La riforma costituzionale

elezioniE siamo giunti al TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

L’art .83 al primo comma resta invariato “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.”

Il secondo comma “All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.” è abrogato.

Il testo “L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.” è modificato con:

“L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.”

Praticamente il Presidente della Repubblica potrà essere eletto da due gatti.

L’art. 84 resta invariato.

L’art. 85 resta invariato al primo comma ( Presidente della Repubblica in carica per sette anni), mentre il testo “Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica” è sostituito da:

“Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.”

Nell’art. 86 riemerge la modifca relativa al Senato.

Per l’art 87 i seguenti comma “Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione” e “Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.” sono modificati con:

“Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.”

“Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere.Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.”

Il primo comma dell’art. 88 “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.” è sostituito da:

“Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.”

Gli articoli 89,90 e 91 non sono stati modificati.

 

(To be continued)

 

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