La riforma costituzionale

elezioniFino ad oggi ho un pò scherzato con la riforma costituzionale, sul SI e sul NO, ma se proprio voglio votare coscientemente è il momento di informarmi e quale metodo migliore se non andare alla fonte. Far tacere tutte le voci, i dibattiti, le campagne elettorali e carta alla mano confrontare articolo per articolo la nostra Costituzione con la proposta di modifica del governo Renzi.

Quindi iniziamo dalle prime differenze.

Art. 48 ……La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Nel testo modificato della costituzione “elezione delle Camere ” è stato sostituito con “elezione della Camera dei deputati”. Pertanto da questo articolo è stato escluso il Senato.

Art. 55 – Nella costituzione modificata è stato aggiunto il seguente testo :

“Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.”

L’art. 56 relativo all’elezione della Camera dei deputati non è stato modificato.

Mentre è stato modificato l’art. 57 relativo all’elezione dei senatori.  Il testo della Costituzione :

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

è stato sostituito con :

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Quindi i sindaci diventeranno senatori.

Il testo “Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.” è stato abrogato. Mentre il testo ” Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti” è stato sostituito con:

“Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”

Ed è stato aggiunto il testo:

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.”

Non è quindi definito con chiarezza,  nel testo modificato della Costituzione, chi eleggerà i senatori, anche perché l’art 58 “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.” è stato abrogato, pertanto non ci saranno limiti di età per i senatori, nè al momento c’è  chiarezza su chi saranno gli elettori. Non inserire con chiarezza chi eleggerà i Senatori nel testo della costituzione (mentre è stato specificato per la Camera) significa lasciare la possibilità di modificare di volta in volta , tramite leggi, chi potrà eleggere il Senato della Repubblica.

 

Inserirlo nel testo della Costituzione significava non poterlo più modificare nel breve e medio termine.

Referendum costituzione- Testo (To be continued)

 

 

 

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