Riforma costituzionale

elezioniL’art. 65 resta invariato, quindi la legge determina i casi di ineleggibilità dei deputati e dei senatori e non si può appartenere ad entrambi le camere.

L’art. 66 resta invariato nella prima parte ed è aggiunto il testo:

“Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.”

Il testo dell’art. 67  “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.” è stato modificato in :

“I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.”

Pertanto i parlamentati non rappresenteranno più la Nazione, il che mi fa pensare ai padri costituzionali ed al loro senso di patriottismo, di legame con la propria patria che ad oggi si perde.

L’art. 68 relativo alle autorizzazioni necessarie per le perquisizioni dei parlamentari resta invariato.

L’art. 69 “I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.” è stato modificato con :

“I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.”

Se proprio occorreva modificare l’articolo allora forse in questo caso era meglio abrogarlo, togliendo l’indennità ad entrambe le Camere.

Sezione II – La formazione delle leggi.  Forse è questa la parte che ha subito le maggiori modifiche.

Art. 70 . Il semplice e chiaro testo “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.” è stato sostituito con :

“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.”

Tutto chiaro no? Questa si chiama semplificazione.

La prima parte dell’art.71 relativa all’iniziativa delle leggi da parte delle Camere resta invariata, mentre è stato aggiunto:

“Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.”

Il testo “Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.” è stato sostituito da:

“Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.”

Quindi riassumendo per prendere in esame un disegno di legge presentato dal Senato la Camera ha sei mesi, invece per analizzare una legge della Camera il Senato ha solo pochi giorni. Inoltre mentre il popolo prima poteva proporre una legge con una raccolta di 50.000 fire ora ne occorreranno 150.000, praticamente è triplicato il numero. Non vorrei dire, ma da queste modifiche mi sembra ci sia un accentramento dei poteri a livello esponenziale nelle mani dei membri della Camera dei Deputati, che non avrà nessuno ad ostacolarla.

(To be continued)