La riforma costituzionale

elezioniRiprendo la mia analisi sulla riforma costituzionale, per poter votare secondo coscienza domenica 4 Dicembre.

L’art. 59 rimane invariato nella sua prima parte, pertanto chi viene eletto Presidente della Repubblica è senatore di diritto , a vita, salvo rinunzia. Mentre nella seconda parte il testo “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.” è stato sostituito con :

“Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.”

Pertanto i cittadini nominati senatori per merito non potranno “godere” a vita dell’incarico, ma solo per sette anni e senza possibilità di essere rieletti.

L’art. 60 è completamente modificato, ed il testo della Costituzione “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.” è così modificato:

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.”

Ed anche da questo articolo è stato tolto il Senato, la cui durata è legata , nella riforma della Costituzione, a quella degli organi delle istituzioni territoriali.

Il testo dell’art. 61 “Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.” è stato modificato in :

“L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.”

La prima parte dell’art. 62 “Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.” resta invariata, mentre è abrogata la parte “Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra”.

Nell’art. 63 è stato aggiunto:

“Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali.”

L’art. 64 ha subito delle modifiche, la prima parte resta invariata, mentre è stato aggiunto il testo:

“I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.”

Il cui senso , sinceramente, non ho ben capito.

Il testo “I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.” è stato sostituito con :

“I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.”

Ed è stato aggiunto il testo:

“I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni.”

(To be continued)

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